Articolo 98 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 108Articolo 99
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Art. 98. Correzione e ricostituzione di atti dello stato civile ((11)) 1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove e' stato registrato l'atto nonche' agli interessati. Con le medesime modalita', l'ufficiale dello stato civile procede, inoltre, su istanza di chiunque ne abbia interesse, alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorita' competenti. (10) ((11)) 2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalita' di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero nel matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio nato fuori del matrimonio ai sensi dell' articolo 262, primo comma, del codice civile , al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana.
Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.
2-bis. L'ufficiale dello stato civile provvede, altresi', su istanza di chiunque ne abbia interesse o del procuratore della Repubblica, alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito, dandone contestuale avviso al procuratore della Repubblica del luogo dove e' stato registrato l'atto nonche' agli interessati. Il primo periodo si applica nelle sole ipotesi in cui l'ufficiale dello stato civile dispone di prove documentali della formazione e dei contenuti essenziali dell'atto. (10) ((11)) 3. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse puo' proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata. (10) ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Entrata in vigore il 30 giugno 2023
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