Articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 31Articolo 33
Versione
30 marzo 2001
Art. 32. (Omessa dichiarazione) 1. L'ufficiale dello stato civile, quando viene a conoscenza che la dichiarazione di nascita non e' stata fatta neppure tardivamente, ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Dopo che ne ha riferito al procuratore della Repubblica, non puo' piu' ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, ma forma l'atto di nascita soltanto in base al relativo decreto.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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