Articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 48Articolo 50
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Art. 49. (Annotazioni) 1. Negli atti di nascita si annotano:
a) I provvedimenti di adozione e di revoca;
b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione;
c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;
d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione;
e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;
f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio, gli atti di costituzione dell'unione civile, iscritta anche ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5, e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile; g) le sentenze che pronunciano la nullita', lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ((e quelle che pronunciano la nullita' o lo scioglimento dell'unione civile)) ;
g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio ((e quelli conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile)) ;
g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ((e quelli di scioglimento dell'unione civile)) ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; (5)
h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell' articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 , e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto;
i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;
j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell' articolo 67 del codice civile , dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
k) gli atti di riconoscimento ((del figlio nato fuori del matrimonio)) , in qualunque forma effettuati;
l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne e' ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto;
m) le sentenze che pronunciano la nullita' o l'annullamento dell'atto di riconoscimento;
n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2015, N. 26 ;
o) le sentenze che dichiarano o disconoscono che il figlio e' nato nel matrimonio;
p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome o del cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facolta' di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto;
q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;
r) gli atti di morte;
s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto gia' iscritto o trascritto nei registri.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2015, N. 26 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2015, N. 26 .
4. Le annotazioni di cui al comma 1 possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.

------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 12, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2017
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