Articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
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30 marzo 2001
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31 marzo 2015
Art. 28. (Iscrizioni e trascrizioni) 1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono:
a) le dichiarazioni di nascita rese direttamente all'ufficiale dello stato civile;
b) gli atti di riconoscimento ((del figlio nato fuori del matrimonio)) ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma dell' articolo 254, primo comma, del codice civile ;
c) gli atti di assenso prestati ai sensi dell' articolo 250, secondo comma, del codice civile , se successivi al riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell' articolo 250, terzo comma, del codice civile , se anteriori al riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
e) i processi verbali di cui all'articolo 38.
2. Nei medesimi archivi si trascrivono:
a) le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita;
b) gli atti di nascita ricevuti all'estero;
c) gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
d) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra;
e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita;
f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;
g) i provvedimenti in materia di adozione.
3. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per ordine del tribunale perche' in precedenza omessi.
Entrata in vigore il 31 marzo 2015
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