Articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 54Articolo 56
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30 marzo 2001
Art. 55. (Spazi per le pubblicazioni) 1. In ogni comune, presso la porta della casa comunale, deve essere destinato uno spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio. Sopra tale spazio deve essere scritta, in carattere ben visibile, l'indicazione "Pubblicazioni di matrimonio".
2. L'autorita' comunale provvede affinche' sia evitato che gli atti di pubblicazione esposti al pubblico siano dispersi o comunque deteriorati.
3. L'atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale almeno per otto giorni.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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