Articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 58Articolo 60
Versione
30 marzo 2001
Art. 59. (Opposizione del pubblico ministero e di altri soggetti legittimati) 1. L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta al matrimonio un impedimento che non e' stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinche' questi possa proporre opposizione al matrimonio.
2. L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove e' stata eseguita la pubblicazione che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, ai nubendi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato o a quello che ha rilasciato l'autorizzazione o il nulla osta per la celebrazione del matrimonio davanti a un ministro di culto.
3. Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalita' gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.
4. Se l'opposizione e' stata proposta da chi ne ha facolta', per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale puo', con proprio decreto, ove ne sussista la opportunita', sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimossa l'opposizione.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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