Articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
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30 marzo 2001
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31 marzo 2015
Art. 45. (Altri casi di riconoscimento) 1. Il riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)) che non ha compiuto i ((quattordici)) anni non puo' essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene luogo del consenso mancante. Il consenso puo' essere manifestato, anteriormente al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo, oppure puo' essere manifestato contestualmente al riconoscimento medesimo.
2. Se il figlio ha compiuto i ((quattordici)) anni, il riconoscimento e' ricevuto dall'ufficiale dello stato civile ma non produce effetto senza l'assenso di cui al secondo comma dell'articolo 250 del codice civile e di cio' si fa menzione nell'atto di riconoscimento. Se l'assenso e' manifestato successivamente, di esso e' fatta annotazione nell'atto di riconoscimento iscritto.
3. In caso di riconoscimento contenuto in un testamento, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riguardo al momento in cui si chiede l'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita.
Entrata in vigore il 31 marzo 2015
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