Art. 64. (Contenuto dell'atto di matrimonio) 1. L'atto di matrimonio deve specificamente indicare:
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;
b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all' articolo 101 del codice civile ;
c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all' articolo 101 del codice civile ;
d) la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143 , 144 e 147 del codice civile ;
e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie;
f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli articoli 101 e 110 del codice civile , ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo;
g) la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio.
2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli ((nati fuori del matrimonio)) , la dichiarazione e' inserita nell'atto stesso di matrimonio.
Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell' articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218 .
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;
b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all' articolo 101 del codice civile ;
c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all' articolo 101 del codice civile ;
d) la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143 , 144 e 147 del codice civile ;
e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie;
f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli articoli 101 e 110 del codice civile , ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo;
g) la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio.
2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli ((nati fuori del matrimonio)) , la dichiarazione e' inserita nell'atto stesso di matrimonio.
Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell' articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218 .