Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 marzo 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 dicembre 2025 |
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- 1. anno 2019https://dirittifondamentali.it/
La Corte Costituzionale si pronuncia sui limiti di pignorabilità delle somme accreditate sul conto corrente, attribuite a titolo di pensione (Corte cost., sent. 5 dicembre 2018 – 31 gennaio 2019, n. 12) È illegittimo l'art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del... La Corte Costituzionale in materia di astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria (Corte cost., sent. 9 gennaio 2019 – 31 gennaio 2019, n. 14) Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 5, della legge n. 146 del... Conflitto di attribuzioni: è ammissibile il ricorso del singolo parlamentare (Corte cost. ord., 10 …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/05/2019, n. 12193Provvedimento: 12193-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION E SEZIONI UNITE CIVILI Com posta da - Pri mo Presidente - G iova n n i MAM MON E stra niero Stefa no SCHIRO' - Presidente d i Sezione - Fel ice MANNA - P reside nte d i Sezione - R . G . N . 1 0 1 0 1/ 2 0 1 7 cro n .)'I )g2 E n rica D'ANTONIO - Consigl iere - U P - Luigi Giova n n i LOMBARDO - Consigl iere - 6/ 1 1/20 1 8 Maria Giovanna SAMBITO - Consigliere - In co.so di diffusione del A l berto GIUSTI - Consigl iere - pn,>sente prowed:mento Una RUBINO - Consigl iere - omettere le generalità e G u ido M E RCOLINO - Consigliere Re I . - 9i: élitli dati identificativi, a norn18 c1ei!'art. 52 d.i�lS. …Leggi di più...
- fondamento·
- provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione·
- esclusione·
- interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità·
- genitore d'intenzione cittadino italiano·
- princìpi fondamentali della costituzione e delle fonti internazionali e sovranazionali·
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- rifiuto di trascrizione nei registri dello stato civile non determinato da vizi formali·
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Versioni del testo
- Titolo I : Degli uffici dello stato civile
- Articolo 1Art. 1. Ufficio ed ufficiale dello stato civile 1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, e' ufficiale dello stato civile.
3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all' articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o piu' consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo.
- Per il testo dell' art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , vedasi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta l' art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
Si riporta il testo dell' art. 2, commi 12 e 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):
"12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore: della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile:
h) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione:
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile:
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti:
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' non ostacoli la conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
"13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , reca: "Ordinamento dello stato civile".
- Si riporta il testo dell' art. 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materia ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
"3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza):
"Art. 10 - 1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato". - Articolo 2Art. 2. (Delega di funzioni) 1. Il conferimento della delega non priva il sindaco della titolarita' delle funzioni di ufficiale dello stato civile.
2. La delega ai dipendenti a tempo indeterminato del comune ed al segretario comunale deve essere conferita con provvedimento del sindaco da comunicare al prefetto e resta valida sino a quando non viene revocata.
3. La delega di cui al comma 2 puo' riguardare l'esercizio totale o parziale delle funzioni e non richiede accettazione. Il delegato puo' rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal sindaco. La rinuncia ha effetto dopo trenta giorni se entro tale termine non viene respinta.
4. La delega conferita a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 deve essere espressamente accettata dagli interessati e puo' formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al sindaco che produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento.
5. Il sindaco puo' revocare la delega. La revoca e la rinuncia sono comunicate al prefetto.
6. Avverso l'atto che respinge la rinuncia l'interessato puo' presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso al prefetto.