Articolo 4 della Legge 9 gennaio 1962, n. 2
Articolo 3Articolo 5
Versione
3 febbraio 1962
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Versione
21 luglio 1964
Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GIUGNO 1964, N. 467))
Entrata in vigore il 21 luglio 1964
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