Articolo 3 del Decreto 20 aprile 2006, n. 188
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 giugno 2006
Art. 3. Esenzione dall'obbligo della sistemazione
dei battelli di emergenza veloci 1. Sulle navi di cui all'articolo 2 non e' richiesta l'installazione del battello di emergenza veloce con relativo dispositivo per la messa a mare e per il recupero a bordo di cui alla sezione 5-1 del capitolo III dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 . In sostituzione, deve essere sistemato un battello di emergenza con relativo dispositivo per la messa a mare e recupero a bordo; detti dispositivi devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla «SOLAS 74» ed approvati secondo le norme vigenti.
Nota all'art. 3:
- Per la sezione 5-1 del capitolo III dell'alleagto I al citato decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 4 giugno 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente