Art. 17.
Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e' costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanita' e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°. (10) (11)
Fanno parte altresi' della Commissione:
a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;(10) (11)
b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti; (10) (11)
c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;(10) (11)
d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti. (10) (11)
e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti. (10) (11)
((e-bis) per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
e-ter) per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti))
I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.
Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.
I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Alla segreteria della Commissione centrale e' addetto personale in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Per la validita' di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui e' in esame la pratica.
In caso di impedimento o di incompatibilita' dei membri effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria.
Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facolta' di convocare la Commissione centrale in seduta plenaria, e cioe' con l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie.
Per la validita' delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di 18 membri della Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria. (9)
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 , convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 , ha disposto (con l'art. 15, comma 3-bis) che "In considerazione delle funzioni di giurisdizione speciale esercitate, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all' articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , e successive modificazioni, e' esclusa dal riordino di cui all' articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 , e continua ad operare, sulla base della normativa di riferimento, oltre il termine di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89 , convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 132 , come modificato dal comma 3-ter del presente articolo." --------------- AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 9 luglio 2014, n. 193 (in G.U. 1a s.s. 16/07/2014, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 17, primo e secondo comma, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione" e, in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 17, primo e secondo comma, lettere a) , b) , d) ed e), del d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946 , nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.". --------------- AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzioanle con sentenza 21 settembre - 7 ottobre 2016, n. 215 (in G.U. 1ª s.s. 12/10/2016, n. 41) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 17, primo e secondo comma, lettera e), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale", e "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) del citato d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946 , nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale".
Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e' costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanita' e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°. (10) (11)
Fanno parte altresi' della Commissione:
a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;(10) (11)
b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti; (10) (11)
c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;(10) (11)
d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti. (10) (11)
e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti. (10) (11)
((e-bis) per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
e-ter) per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti))
I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.
Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.
I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Alla segreteria della Commissione centrale e' addetto personale in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Per la validita' di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui e' in esame la pratica.
In caso di impedimento o di incompatibilita' dei membri effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria.
Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facolta' di convocare la Commissione centrale in seduta plenaria, e cioe' con l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie.
Per la validita' delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di 18 membri della Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria. (9)
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 , convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 , ha disposto (con l'art. 15, comma 3-bis) che "In considerazione delle funzioni di giurisdizione speciale esercitate, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all' articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , e successive modificazioni, e' esclusa dal riordino di cui all' articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 , e continua ad operare, sulla base della normativa di riferimento, oltre il termine di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89 , convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 132 , come modificato dal comma 3-ter del presente articolo." --------------- AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 9 luglio 2014, n. 193 (in G.U. 1a s.s. 16/07/2014, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 17, primo e secondo comma, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione" e, in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 17, primo e secondo comma, lettere a) , b) , d) ed e), del d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946 , nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.". --------------- AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzioanle con sentenza 21 settembre - 7 ottobre 2016, n. 215 (in G.U. 1ª s.s. 12/10/2016, n. 41) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 17, primo e secondo comma, lettera e), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale", e "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) del citato d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946 , nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale".