Art. 6. Indicatori di attivita' scientifica 1. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, per i settori concorsuali di cui all'allegato A, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), gli indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione puo' essere attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l);
b) i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato A, numero 3, lettera b).
2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i settori concorsuali di cui all'allegato A, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), gli indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione puo' essere attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g) e h);
b) i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la seconda fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato A, numero 3, lettera b).
3. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, per i settori concorsuali di cui all'allegato B, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), gli indicatori descritti nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione puo' essere attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l);
b) i cui indicatori dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato B, numero 4, lettera b).
4. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i settori concorsuali di cui all'allegato B, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), gli indicatori descritti nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione puo' essere attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g) e h);
b) i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la ((seconda fascia)) , sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato B, numero 4, lettera b).
5. Qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi e' tenuta a darne motivazione preventivamente, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, e nel giudizio finale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ANVUR pubblica sul proprio sito e trasmette al Ministero i valori delle mediane degli indicatori di cui agli allegati A e B e la classificazione delle riviste di cui all'allegato B, definiti secondo modalita' stabilite con propria delibera.
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l);
b) i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato A, numero 3, lettera b).
2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i settori concorsuali di cui all'allegato A, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), gli indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione puo' essere attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g) e h);
b) i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la seconda fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato A, numero 3, lettera b).
3. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, per i settori concorsuali di cui all'allegato B, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), gli indicatori descritti nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione puo' essere attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l);
b) i cui indicatori dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato B, numero 4, lettera b).
4. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i settori concorsuali di cui all'allegato B, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), gli indicatori descritti nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione puo' essere attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g) e h);
b) i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la ((seconda fascia)) , sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato B, numero 4, lettera b).
5. Qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi e' tenuta a darne motivazione preventivamente, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, e nel giudizio finale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ANVUR pubblica sul proprio sito e trasmette al Ministero i valori delle mediane degli indicatori di cui agli allegati A e B e la classificazione delle riviste di cui all'allegato B, definiti secondo modalita' stabilite con propria delibera.