Art. 7. Pubblicazioni presentate dai candidati 1. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare e' stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'allegato C.
2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare e' stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'allegato E.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il candidato presenta le pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.
2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare e' stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'allegato E.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il candidato presenta le pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.