2. L'eccedenza di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo articolo 2, comma 1, numero 10), che risulta esposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, si computa in diminuzione delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 4 del medesimo articolo 105, che si considerano assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche fino a concorrenza del suo ammontare.
3. L'imposta sostitutiva e' liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui al comma 2 ed e' versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.
L'importo da versare e' pari al 9 per cento dell'imposta sostitutiva, per il primo versamento, al 50 per cento per il secondo, ed al 41 per cento per il terzo.
4. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga all' articolo 2365 del codice civile , con le modalita' di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei confronti delle societa' e degli enti totalmente partecipati dallo Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante:
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
"e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prev- edendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , con il pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile, potra' essere prelevata a carico delle riserve e per la relativa riscossione potranno essere previste diverse modalita' di rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;
(Omissis);
i) coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 160; compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi l'ammontare del credito di imposta non potra' essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla societa' alla cui distribuzione di utili il credito di imposta e' riferito".
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259 , recante conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1997, n. 185 , concernente differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alla dichiarazioni di successione:
"1. All' art. 3, comma 16, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari''. Conseguentemente i termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite all'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996 sono fissati al 30 novembre 1997, fermo restando quanto disposto dal comma 133 del medesimo art. 3".
- Si riporta il testo dei commi 13 , 15 e 16 dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante:
"13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
"15. La commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione".
"16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni.
Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari".
- Si riporta il testo dell' art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997 , recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interessi comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali":
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato- regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
- Si riporta il testo dell' art. 17 della legge n. 142/90 , recante ordinamento delle autonomie locali:
"Art. 17. (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. La regione puo' procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorita' metropolitana con specifica potesta' statutaria ed assume la denominazione di "citta' metropolitana".
5. In attuazione dell' art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna puo' con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 105, commi 2 , 3 e 4 del testo unico 22 dicembre 1986, n. 917 :
"2. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'imposta a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1 dicembre 1983, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.
3. Se il 64% del reddito dichiarato in un esercizio, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, e' superiore all'utile risultante dal bilancio, la differenza e' computata in diminuzione delle riserve o fondi di cui al comma 2, i quali si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente. Se la differenza e' superiore all'ammontare complessivo delle riserve o fondi di cui al comma 2 l'eccedenza si computa in aumento degli utili dei successivi esercizi che possono essere distribuiti senza maggiorazione.
4. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi gia' esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1 dicembre 1983, o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata di un importo pari al 15% del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore".
- Si riportano i testi degli articoli 2365 e 2445 del codice civile :
"Art. 2365 (Assemblea strordinaria). - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera altresi' sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452".
"Art. 2445 (Riduzione del capitale esuberante). - La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, puo' aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalita' della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purche' entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della societa' di un'idonea garanzia".