Articolo 5 del Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146
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21 settembre 2007
Art. 5. Disposizioni finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli articoli 5, comma 1, e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173 , recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, sono abrogati nella parte in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e professionisti come definite all' articolo 23, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , recante Codice del consumo in cui e' previsto o ipotizzabile un contributo da parte di un consumatore come definito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del predetto codice. I suddetti articoli 5, comma 1, e 7, restano applicabili pertanto alle forme di promozione piramidale che coinvolgano qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale.
Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 5 e 7 della legge 17 agosto 2005 n. 173 (Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2005, n. 204 e' il seguente:
«Art. 5 (Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene). - 1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attivita' e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacita' di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
2. E' vietata, altresi', la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant'Antonio», che configurano la possibilita' di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.».
«Art. 7 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque promuove o realizza le attivita' o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'art. 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o piu' soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalita' di cui all' art. 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 206 del 2005 si veda la nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 21 settembre 2007
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