Art. 6. Rifiuto o limitazione dell'accesso 1. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, con indicazione della motivazione per la quale l'accesso non puo' essere in tutto o in parte esercitato. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, il rifiuto o la limitazione sono comunicati entro venti giorni.
2. In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, nei successivi sessanta giorni puo' inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di vedere garantito il proprio diritto. Sul reclamo l'ISVAP provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione.
2. In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, nei successivi sessanta giorni puo' inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di vedere garantito il proprio diritto. Sul reclamo l'ISVAP provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione.