Articolo 7 del Decreto 29 ottobre 2008, n. 191
Articolo 6Articolo 8
Versione
24 dicembre 2008
Art. 7. Accesso agli atti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto 1. Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del Codice, l'impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del contraente o dell'assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
2. II procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione da parte dell'impresa gestionaria della richiesta di accesso.
3. Nei confronti dell'impresa gestionaria si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.
Entrata in vigore il 24 dicembre 2008
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente