Articolo 1 del Decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25
Articolo 2
Versione
25 gennaio 1991
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26 marzo 1991
Art. 1. 1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento dell'ente "Ferrovie dello Stato", all' articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210 , dopo le parole: "lo svolgimento di attivita' coordinate in materia di trasporti" sono aggiunte le seguenti: (( ", nonche' la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocita', per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della societa' stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla societa'.
L'esercizio delle infrastrutture cosi' realizzate e' riservato alla gestione unitaria dell'ente 'Ferrovie dello Stato' ")) .
(( 1-bis. L'ente 'Ferrovie dello Stato' non potra' conferire beni immobili al capitale delle societa' di cui al presente decreto )) 2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1991, N. 98)) .
Entrata in vigore il 26 marzo 1991
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