Art. 1. 1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento dell'ente "Ferrovie dello Stato", all' articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210 , dopo le parole: "lo svolgimento di attivita' coordinate in materia di trasporti" sono aggiunte le seguenti: (( ", nonche' la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocita', per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della societa' stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla societa'.
L'esercizio delle infrastrutture cosi' realizzate e' riservato alla gestione unitaria dell'ente 'Ferrovie dello Stato' ")) .
(( 1-bis. L'ente 'Ferrovie dello Stato' non potra' conferire beni immobili al capitale delle societa' di cui al presente decreto )) 2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1991, N. 98)) .
L'esercizio delle infrastrutture cosi' realizzate e' riservato alla gestione unitaria dell'ente 'Ferrovie dello Stato' ")) .
(( 1-bis. L'ente 'Ferrovie dello Stato' non potra' conferire beni immobili al capitale delle societa' di cui al presente decreto )) 2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1991, N. 98)) .