Articolo 4 del Decreto 22 febbraio 2007, n. 31
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 aprile 2007
Art. 4. Richiesta di operativita' della garanzia statale 1. La richiesta di escussione della garanzia e' presentata tramite raccomandata dai creditori al Ministero del-l'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V, di seguito denominato «Ministero» e, per conoscenza all'amministrazione del partito o movimento politico interessato, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Alla richiesta deve essere allegata idonea documentazione comprovante:
a) la sussistenza del debito maturato antecedentemente alla data del 5 giugno 1999;
b) i risultati delle procedure di recupero attivate dai creditori.
3. Gli amministratori entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma 1 trasmettono al Ministero la documentazione comprovante la costituzione del debito anteriormente al 5 giugno 1999 nonche' le vicende di natura amministrativa e giudiziaria relative al debito stesso.
4. Il Ministero puo' richiedere ai creditori ed agli amministratori ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'attivazione della garanzia statale.
5. Il Ministero provvede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle stesse e al relativo pagamento ripartendo ogni anno le disponibilita' del Fondo in misura proporzionale alle richieste, dopo aver accertato la sussistenza dei crediti e l'ammontare delle perdite. La ripartizione proporzionale e' effettuata ogni anno sui crediti residui fino alla loro completa estinzione.
6. Le domande relative ai crediti sub-iudice sono accolte con riserva salvo l'esito del giudizio. Essi hanno accesso alla ripartizione al momento dello scioglimento della riserva stessa.
Entrata in vigore il 11 aprile 2007
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