Articolo 10 del Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 gennaio 1993
Art. 10. 1. Dopo l' art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' inserito il seguente:
"Art. 171- bis . - 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, e' soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500.000 a L.
6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 1.000.000 se il fatto e' di rilevante gravita' ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 .
2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani e in uno o piu' periodici specializzati".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1993
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