Art. 6.
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 9 MAGGIO 2018, N. 58
(1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 9 maggio 2018, n. 58 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Il presente regolamento si applica a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio 2019". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 35 , nel modificare l'art. 7, comma 2 del Decreto 9 maggio 2018, n. 58, ha conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per consentire agli atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di cui all' articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 maggio 2018, n. 58 , decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445 ".
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 9 MAGGIO 2018, N. 58
(1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 9 maggio 2018, n. 58 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Il presente regolamento si applica a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio 2019". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 35 , nel modificare l'art. 7, comma 2 del Decreto 9 maggio 2018, n. 58, ha conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per consentire agli atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di cui all' articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 maggio 2018, n. 58 , decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445 ".