Articolo 10 del Decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69
Articolo 9
Versione
20 maggio 1993
Art. 10.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 15 LUGLIO 1994, N. 444
Entrata in vigore il 20 maggio 1993
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