Regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1676

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    Giurisprudenza0

      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1.

        Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 9 giugno
      • Articolo 2
        Art. 2.

        Il presente decreto che sara' presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto nei modi e nei termini di cui alla Convenzione medesima.

        Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

        Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a San Rossore, addi' 9 settembre 1938-XVI

        VITTORIO EMANUELE

        Mussolini - Ciano - Solmi - Di Revel - Guarneri

        Visto, il Guardasigilli: Solmi.

        Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 ottobre 1938 - Anno XVI
        Atti del Governo, registro 402, foglio 91. - Mancini.


      • Convenzione-Protocollo finale del Regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1676
        PROTOCOLLO FINALE

        Nell'atto di firmare la Convenzione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria fini materia tributaria, stipulata in data odierna tra l'Italia e la Germania, i sottoscritti Plenipotenziari hanno fatto le seguenti concordi dichiarazioni, le quali formano parte integrante della Convenzione stessa:

        1° Nel campo dell'esazione la reciprocita' e' presunta. Per il resto la reciprocita' formante un presupposto per l'esecuzione di domande di assistenza amministrativa o giudiziaria e' considerata sussistente quando alla singola domanda di assistenza amministrativa o giudiziaria e' acclusa una dichiarazione dell'autorita' competente per l'inoltro della domanda, in cui viene ufficialmente confermato che ad un'analoga domanda sara' dato seguito secondo il diritto dello Stato richiedente.

        2° Salvo accordi diversi, le traduzioni da eseguirsi in applicazione della Convenzione debbono essere certificata conformi da parte dell'autorita' richiedente o dall'autorita' competente per l'inoltro della domanda o da parte di un traduttore giurato o ufficiale dello Stato richiedente o richiesto.

        3° In massima non puo' essere chiesta la trasmissione di incartamenti (fascicoli di atti). Eccezionalmente la trasmissione puo' essere fatta col consenso di ambedue le supreme autorita' dell'amministrazione finanziaria; pero' la domanda di trasmissione di incartamenti non sara' fatta a meno che urgenti interessi dello Stato richiedente lo impongano. Resta impregiudicata la facolta' di ogni Stato di allegare alle sue domande incartamenti propri, utili all'esecuzione della domanda stessa.

        4° Se consta che l'esecuzione riuscirebbe infruttuosa, la domanda corredata dal relativo attestato, e' restituita all'autorita' richiedente.

        5° I crediti per imposte da esigersi non sono considerati privilegiati nello Stato richiesto.

        6° Le domande concernenti l'esecuzione debbono essere presentate solamente quando consti che non esistono possibilita' di esazione nello Stato richiedente.

        7° La Convenzione non trova applicazione per sequestri conservativi o per provvedimenti di garanzia relativi ad imposte non ancora accertate.

        8° L'assistenza amministrativa e giudiziaria prevista nella presente Convenzione non e' concessa per le imposte relative al periodo anteriore al 1° gennaio dell'anno che precede quello dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

        9° I dubbi e le difficolta' sorgenti nell'interpretazione e nell'applicazione della presente Convenzione saranno chiariti d'intesa fra le supreme autorita' amministrative di finanza dei due Stati.

        Roma, 9 giugno 1938-XVI.

        von Mackensen

        Otto Hedding
        Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia
        Imperatore d'Etiopia

        Il Ministro per gli affari esteri
        Ciano