PROTOCOLLO FINALE
Nell'atto di firmare la Convenzione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria fini materia tributaria, stipulata in data odierna tra l'Italia e la Germania, i sottoscritti Plenipotenziari hanno fatto le seguenti concordi dichiarazioni, le quali formano parte integrante della Convenzione stessa:
1° Nel campo dell'esazione la reciprocita' e' presunta. Per il resto la reciprocita' formante un presupposto per l'esecuzione di domande di assistenza amministrativa o giudiziaria e' considerata sussistente quando alla singola domanda di assistenza amministrativa o giudiziaria e' acclusa una dichiarazione dell'autorita' competente per l'inoltro della domanda, in cui viene ufficialmente confermato che ad un'analoga domanda sara' dato seguito secondo il diritto dello Stato richiedente.
2° Salvo accordi diversi, le traduzioni da eseguirsi in applicazione della Convenzione debbono essere certificata conformi da parte dell'autorita' richiedente o dall'autorita' competente per l'inoltro della domanda o da parte di un traduttore giurato o ufficiale dello Stato richiedente o richiesto.
3° In massima non puo' essere chiesta la trasmissione di incartamenti (fascicoli di atti). Eccezionalmente la trasmissione puo' essere fatta col consenso di ambedue le supreme autorita' dell'amministrazione finanziaria; pero' la domanda di trasmissione di incartamenti non sara' fatta a meno che urgenti interessi dello Stato richiedente lo impongano. Resta impregiudicata la facolta' di ogni Stato di allegare alle sue domande incartamenti propri, utili all'esecuzione della domanda stessa.
4° Se consta che l'esecuzione riuscirebbe infruttuosa, la domanda corredata dal relativo attestato, e' restituita all'autorita' richiedente.
5° I crediti per imposte da esigersi non sono considerati privilegiati nello Stato richiesto.
6° Le domande concernenti l'esecuzione debbono essere presentate solamente quando consti che non esistono possibilita' di esazione nello Stato richiedente.
7° La Convenzione non trova applicazione per sequestri conservativi o per provvedimenti di garanzia relativi ad imposte non ancora accertate.
8° L'assistenza amministrativa e giudiziaria prevista nella presente Convenzione non e' concessa per le imposte relative al periodo anteriore al 1° gennaio dell'anno che precede quello dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
9° I dubbi e le difficolta' sorgenti nell'interpretazione e nell'applicazione della presente Convenzione saranno chiariti d'intesa fra le supreme autorita' amministrative di finanza dei due Stati.
Roma, 9 giugno 1938-XVI.
von Mackensen
Otto Hedding
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per gli affari esteri
Ciano