Articolo 123 del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
Articolo 122Articolo 124
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20 maggio 2017
Art. 123. Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All' articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "esprime parere" sono inserite le seguenti: ", previo contraddittorio,";
b) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 123:
- Si riporta l' art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 211 (Pareri di precontenzioso dell'ANAC). - 1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piu' delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante e' impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo . In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 26 del codice del processo amministrativo .
2. (abrogato).".
Entrata in vigore il 20 maggio 2017
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