Articolo 5 del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
Articolo 4Articolo 6
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20 maggio 2017
Art. 5. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , dopo le parole: "lavori, servizi e forniture," sono inserite le seguenti: "dei contratti attivi,".
Note all'art. 5:
- Si riporta l' articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 4 (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi). - 1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.".
Entrata in vigore il 20 maggio 2017
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