Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132
Articolo 3Articolo 5
Versione
28 giugno 2003
Art. 4. O r g a n i 1. Sono organi necessari delle istituzioni:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il consiglio accademico;
e) il collegio del revisori;
f) il nucleo di valutazione;
g) il collegio dei professori;
h) la consulta degli studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 28 giugno 2003
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