Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132
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Art. 7. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico;
d) uno studente designato dalla consulta degli studenti;
e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalita' del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il consiglio di amministrazione e' integrato di ulteriori componenti, fino ad in massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.
6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:
a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilita' di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attivita' didattiche e di ricerca, nonche' del personale non docente;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.
((7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), e' approvata con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca, previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.)) ((6)) 8. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parita' di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 , convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12 , come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 , convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 , nel modificare l' art. 8, comma 5 del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3-quater, comma 1) che "Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143 , si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/ 2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento e' approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2021". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 , ha disposto (con l'art. 17, comma 15) che "Il comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 , come modificato dal comma 14, non si applica alle conversioni di cattedra e alle indisponibilita' di cui alle lettere b), c) e g) del comma 2 dell'articolo 3".
Entrata in vigore il 5 luglio 2024
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