Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132
Articolo 4Articolo 6
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28 giugno 2003
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7 gennaio 2007
Art. 5. Presidente 1. Il presidente e' rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
(( 2. Il presidente e' nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonche' di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni. ))
Entrata in vigore il 7 gennaio 2007
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