Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132
Articolo 15Articolo 17
Versione
28 giugno 2003
Art. 16. Norme transitorie 1. I direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia di danza in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto del verificarsi di cause previste dalla normativa vigente.
Entrata in vigore il 28 giugno 2003
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