Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 77
Articolo 2
Versione
22 marzo 1979
Art. 1.
Il primo e il secondo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"Il personale operaio specializzato con qualifica di infermiere, di cui al quinto comma dell'art. 80 della legge n. 354/1975 , modificato dall' art. 14 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito con legge del 10 giugno 1978, n. 271 , presta la propria opera presso gli istituti penitenziari previsti all'art. 59 della legge stessa.
Per l'ammissione ai pubblici concorsi per la nomina ad operaio specializzato con qualifica di infermiere presso gli istituti di cui al comma precedente, oltre ai requisiti preveduti all' art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157 , e' richiesto anche il possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni".
L'ultimo comma dello stesso art. 122 e' sostituito dal seguente:
"I vincitori del concorso, durante il periodo di prova, frequentano un corso teorico-pratico della durata di tre mesi presso gli istituti penitenziari di cui alla tabella E della legge n. 740 del 1970 o gli ospedali psichiatrici giudiziari o le case di cura e custodia o gli istituti per infermi e minorati psichici".
Entrata in vigore il 22 marzo 1979
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