Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 77
Articolo 1
Versione
22 marzo 1979
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Entrata in vigore il 22 marzo 1979
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