Art. 6. Analisi di sicurezza 1. Il progetto di impianto e' sottoposto, a richiesta del committente o del suo rappresentante, all'analisi di sicurezza di cui all'allegato III che prende in considerazione tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza del sistema e del suo ambiente nel quadro delle fasi di progettazione, costruzione e messa in servizio, allo scopo di individuare i rischi che potrebbero manifestarsi in corso di funzionamento.
2. Sulla base dell'analisi di cui al comma 1 viene elaborata la relazione sulla sicurezza di cui all'allegato III ove sono indicate le misure idonee ad affrontare i rischi, nonche' l'elenco dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11; l'analisi di sicurezza e la relazione fanno parte integrante del progetto.
3. L'analisi di cui al comma 1 e la relazione di cui al comma 2 sono elaborate dal progettista dell'impianto o da altro professionista abilitato alla progettazione stessa.
2. Sulla base dell'analisi di cui al comma 1 viene elaborata la relazione sulla sicurezza di cui all'allegato III ove sono indicate le misure idonee ad affrontare i rischi, nonche' l'elenco dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11; l'analisi di sicurezza e la relazione fanno parte integrante del progetto.
3. L'analisi di cui al comma 1 e la relazione di cui al comma 2 sono elaborate dal progettista dell'impianto o da altro professionista abilitato alla progettazione stessa.