Articolo 2 del Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 agosto 1993
>
Versione
28 ottobre 1993
>
Versione
30 giugno 2007
Art. 2. 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all' articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.
2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto.
3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 30 novembre 1993.
3-bis. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' richiedere ai soggetti interessati, oltre alla documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 4, dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta', rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , per l'attestazione degli elementi istruttori necessari per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, successivamente al rilascio delle concessioni, procede alla verifica di tali attestazioni e, in caso di dichiarazioni false, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la revoca della concessione, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 72)) .
Entrata in vigore il 30 giugno 2007
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente