Art. 11. 1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249)) .
1-bis. Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell' articolo 171- bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 , introdotto dall' articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 .
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249)) .
2-bis. Ai soggetti di cui al comma 2 e per il periodo ivi previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni previste per i concessionari privati in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 , e successive modificazioni. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria vigila sulla loro attivita', li iscrive nel registro di cui all' articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge medesima.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206 , e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non e' consentito il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed e' prorogato il termine di cui all' articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i concessionari.
1-bis. Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell' articolo 171- bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 , introdotto dall' articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 .
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249)) .
2-bis. Ai soggetti di cui al comma 2 e per il periodo ivi previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni previste per i concessionari privati in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 , e successive modificazioni. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria vigila sulla loro attivita', li iscrive nel registro di cui all' articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge medesima.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206 , e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non e' consentito il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed e' prorogato il termine di cui all' articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i concessionari.