Articolo 6 del Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323
Articolo 5Articolo 6 bis
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8 settembre 2005
Art. 6. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
2-bis. Gli impianti eserciti da emittenti appartenenti a persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano fallite, debbono essere immediatamente disattivati.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall' articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito avviso di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora, ad eccezione delle emittenti che irradiano con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative.
Entrata in vigore il 8 settembre 2005
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