Art. 3.
Dopo l'art. 8 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 , e' inserito l'articolo seguente:
"Art. 8-bis. - I miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione previsti all'art. 10 della legge sono cosi' definiti:
a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: il miscuglio di sementi di diversi generi, specie o varieta' di piante foraggere di cui all'allegato 3, o di queste con sementi di altre piante utilizzate come piante foraggere, destinati alla produzione di foraggi;
b) miscugli destinati alla costituzione di tappeti erbosi: il miscuglio di sementi di diversi generi, specie o varieta' di piante foraggere di cui all'allegato 3 o di queste con sementi di piante non foraggere, non destinati alla produzione di foraggi;
c) miscugli destinati alla produzione di fiori: il miscuglio di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili, costituito da due o piu' varieta' o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varieta' o il colore) della stessa specie;
d) miscugli destinati alla produzione di ortaggi: il miscuglio di sementi di diversi generi, specie o varieta' di piante ortive destinati alla produzione di particolari mescolanze di ortaggi usualmente consumate nella mescolanza medesima.
Le diverse componenti dei suddetti miscugli devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili.
I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi definiti alle lettere a) e b) del precedente primo comma nonche' gli imballaggi contenenti miscugli di sementi o di materiali di moltiplicazione definiti alle lettere c) e d) del medesimo primo comma non devono essere superiori al peso od al numero di pezzi indicati nell'allegato
4."
Dopo l'art. 8 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 , e' inserito l'articolo seguente:
"Art. 8-bis. - I miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione previsti all'art. 10 della legge sono cosi' definiti:
a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: il miscuglio di sementi di diversi generi, specie o varieta' di piante foraggere di cui all'allegato 3, o di queste con sementi di altre piante utilizzate come piante foraggere, destinati alla produzione di foraggi;
b) miscugli destinati alla costituzione di tappeti erbosi: il miscuglio di sementi di diversi generi, specie o varieta' di piante foraggere di cui all'allegato 3 o di queste con sementi di piante non foraggere, non destinati alla produzione di foraggi;
c) miscugli destinati alla produzione di fiori: il miscuglio di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili, costituito da due o piu' varieta' o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varieta' o il colore) della stessa specie;
d) miscugli destinati alla produzione di ortaggi: il miscuglio di sementi di diversi generi, specie o varieta' di piante ortive destinati alla produzione di particolari mescolanze di ortaggi usualmente consumate nella mescolanza medesima.
Le diverse componenti dei suddetti miscugli devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili.
I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi definiti alle lettere a) e b) del precedente primo comma nonche' gli imballaggi contenenti miscugli di sementi o di materiali di moltiplicazione definiti alle lettere c) e d) del medesimo primo comma non devono essere superiori al peso od al numero di pezzi indicati nell'allegato
4."