Articolo 17 - Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096
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4 aprile 1984
Art. 17.


L'art. 23 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 , e' sostituito dal seguente:
"Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21, sono le seguenti:


A) Sementi di base.
1) Sementi di varieta' selezionate:
a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta';
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di sementi della categoria "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1ª 2ª e 3ª riproduzione";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi di base;
d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
2) Sementi di varieta' locali:
a) che siano prodotte sotto il controllo ufficiale di una o piu' aziende di una regione di origine esattamente delimitata, aziende ufficialmente riconosciute idonee per la produzione di varieta' locali;
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate"; che di "sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per sementi di base;
d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).


B) Sementi certificate di navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, trifoglio persiano, fieno greco, favetta, favino, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata:
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7;
b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;
d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).


C) Sementi certificate di 1ª riproduzione di: dactylis, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, erba medica, medica varia, pisello da foraggio, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agroslide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella:
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7;
b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;
d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).


D) Sementi certificate di 2ª riproduzione di: dactylis, festuca arundinacca, festuca del prate, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, erba medica, medica varia, pisello da foraggio, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella:
a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7;
b) che sia prevista la destinazione per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 3ª riproduzione", ove ammessa, o per una produzione diversa da quella di sementi di piante foraggere;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;
d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).


E) Sementi certificate di 3ª riproduzione di: pisello da foraggio:
a) che provengano direttamente da sementi di base o da sementi certificate di 1ª ovvero di 2ª riproduzione oppure, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7;
b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante foraggere;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;
d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).


F) Sementi commerciali dei generi e specie contemplati nell'allegato 2 della legge:
a) che siano identificate per le specie;
b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali;
c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b)".
Entrata in vigore il 4 aprile 1984