Art. 16.
Il testo introduttivo dell'art. 22 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 , e' sostituito dal presente:
"Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali, le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui al
precedente articolo, sono le seguenti: "
Il testo introduttivo dell'art. 22 del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 , e' sostituito dal presente:
"Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali, le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui al
precedente articolo, sono le seguenti: "