Articolo 7 - Accordo della Legge 28 agosto 1997, n. 300
Articolo 6Articolo 8
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16 settembre 1997
Art. 7. - Le due Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario, in settori di interesse reciproco da concordare periodicamente per le vie diplomatiche.
Entrata in vigore il 16 settembre 1997
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