Articolo 7 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860
Articolo 6Articolo 8
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7 novembre 1925
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24 ottobre 2021
Art. 7.

I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad un tavolo separato. E' loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per l'esame, di conferire verbalmente coi compagni, o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei.

E' vietato ai concorrenti di portare seco appunti manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie. Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli esami.

((E' loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica, o in alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, e' loro consentita la consultazione dei predetti testi normativi mediante modalita' informatiche. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le modalita' operative e tecniche della consultazione di cui al periodo precedente))

Nessuna spiegazione in ordine al tema potra' essere richiesta dai candidati, ne' data dai commissari.
Entrata in vigore il 24 ottobre 2021
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