Art. 18.
Le deliberazioni della Commissione, comprese quelle relative alla proposta dei temi di cui nell'art. 6, devono sempre essere prese in segreto, con l'intervento di tutti i commissari o di tutti quelli che fanno parte di una Sottocommissione.
Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, e' immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina.
E' vietata qualunque abrasione nei processi verbali della Commissione o delle Sottocommissioni. Le cancellature o correzioni, che occorressero, devono essere approvate una per una dal presidente e dal segretario, con annotazione a margine o in fine.
Le deliberazioni della Commissione, comprese quelle relative alla proposta dei temi di cui nell'art. 6, devono sempre essere prese in segreto, con l'intervento di tutti i commissari o di tutti quelli che fanno parte di una Sottocommissione.
Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, e' immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina.
E' vietata qualunque abrasione nei processi verbali della Commissione o delle Sottocommissioni. Le cancellature o correzioni, che occorressero, devono essere approvate una per una dal presidente e dal segretario, con annotazione a margine o in fine.