Articolo 18 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860
Articolo 17Articolo 19
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7 novembre 1925
Art. 18.

Le deliberazioni della Commissione, comprese quelle relative alla proposta dei temi di cui nell'art. 6, devono sempre essere prese in segreto, con l'intervento di tutti i commissari o di tutti quelli che fanno parte di una Sottocommissione.

Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, e' immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina.

E' vietata qualunque abrasione nei processi verbali della Commissione o delle Sottocommissioni. Le cancellature o correzioni, che occorressero, devono essere approvate una per una dal presidente e dal segretario, con annotazione a margine o in fine.

Entrata in vigore il 7 novembre 1925
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