Articolo 14 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860
Articolo 13Articolo 15
Versione
7 novembre 1925
Art. 14.

Le prove orali hanno principio non piu' tardi di 8 giorni dal compimento delle operazioni contemplate nell'articolo precedente. Vi sono ammessi soltanto i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi dei voti in ciascuna prova.

L'esame e' pubblico: formano oggetto di esso le seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto romano.

Entrata in vigore il 7 novembre 1925
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