Articolo 10 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860
Articolo 9Articolo 11
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7 novembre 1925
Art. 10.

Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami e' immediatamente escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

Per le contravvenzioni che si verificano durante le prove scritte l'esclusione e' deliberata dai commissari presenti. In caso di disaccordo fra essi, la decisione e' rimessa al presidente.

Nei casi piu' gravi il Ministro per la giustizia puo', su proposta della Commissione, stabilire, con suo decreto, che il concorrente sia escluso anche dai concorsi successivi.

Entrata in vigore il 7 novembre 1925
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