Art. 5.
La Commissione esaminatrice, composta secondo le norme dell' art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 , e' nominata nei dieci giorni che precedono quello in cui hanno principio gli esami.
Il Ministro designa fra i componenti della Commissione chi deve presiederla; nomina i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento; e delega il necessario numero di funzionari addetti ai servizi amministrativi del Ministero per le funzioni di segreteria.
Destina pure un congruo numero di impiegati a coadiuvare i membri della Commissione nella vigilanza sui concorrenti durante le prove scritte.
La Commissione esaminatrice, composta secondo le norme dell' art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 , e' nominata nei dieci giorni che precedono quello in cui hanno principio gli esami.
Il Ministro designa fra i componenti della Commissione chi deve presiederla; nomina i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento; e delega il necessario numero di funzionari addetti ai servizi amministrativi del Ministero per le funzioni di segreteria.
Destina pure un congruo numero di impiegati a coadiuvare i membri della Commissione nella vigilanza sui concorrenti durante le prove scritte.