Articolo 5 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860
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7 novembre 1925
Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta secondo le norme dell' art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 , e' nominata nei dieci giorni che precedono quello in cui hanno principio gli esami.

Il Ministro designa fra i componenti della Commissione chi deve presiederla; nomina i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento; e delega il necessario numero di funzionari addetti ai servizi amministrativi del Ministero per le funzioni di segreteria.

Destina pure un congruo numero di impiegati a coadiuvare i membri della Commissione nella vigilanza sui concorrenti durante le prove scritte.

Entrata in vigore il 7 novembre 1925
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