Articolo 15 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860
Articolo 14Articolo 16
Versione
7 novembre 1925
Art. 15.

Ogni membro della Commissione puo' interrogare su qualsiasi materia, ma di regola il presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati su una o piu' materie.

Concorrendo le circostanze indicate nel primo capoverso dell'art. 12 il presidente, sentiti i commissari, puo' formare due Sottocommissioni, una per esaminare sulle materie di diritto privato, l'altra per esaminare sulle materie di diritto pubblico. Le Sottocommissioni composte, rispettivamente di cinque e quattro membri, assistiti da un segretario, saranno presiedute dal presidente o dal commissario magistrato piu' anziano.

Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nel seguente articolo; il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia, rendendo immediatamente di pubblica ragione il risultato stesso, mediante foglio da affiggersi sulla porta della sala degli esami.

Quando la Commissione sia divisa in Sottocommissioni queste voteranno indipendentemente l'una dall'altra; i voti li ciascuna sommati, costituiranno il voto complessivo delle prove orali.

La disposizione dell'ultima parte dell'art. 12 relativa al giudizio definitivo rimesso alla Commissione plenaria sulla idoneita' o non idoneita' di un candidato in caso di dissenso i membri della Sottocommissione, non e' applicabile alle Sottocommissioni per gli esami orali.

Entrata in vigore il 7 novembre 1925
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