Articolo 23 del Regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276
Articolo 22Articolo 24
Versione
1 aprile 1937
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Versione
10 febbraio 2011
Art. 23. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))
Entrata in vigore il 10 febbraio 2011
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