Art. 23. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))
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1 aprile 1937
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10 febbraio 2011
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Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/06/1966, n. 1673Provvedimento: Nella materia degli infortuni sul lavoro, l'art. 23 del R.d. 15 dicembre 1936, n. 2276, dispone che il-procedimento contenzioso non puo essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal regolamento per la liquidazione amministrativa delle indennita- e lo art. 42 del regolamento approvato con il R.d. 25 gennaio 1937, n.200, precisa che, ove l'istituto assicuratore comunichi all'infortunato di non essere obbligato a liquidare l'indennita, l'infortunato, che non riconosca fondati i motivi per i quali l'istituto ritiene di non essere obbligato, puo proporre,nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ricorso e opposizione allo stesso …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/1970, n. 464Provvedimento: Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali l'Obbligo del preventivo reclamo in via amministrativa va ricondotto anche ad una norma formale e primaria, qual'e quella contenuta nell'art 23 del RD 15 dicembre 1936, n 2276, secondo cui il procedimento contenzioso non puo essere promosso, se non dopo esaurite le pratiche prescritte dal regolamento per la liquidazione amministrativa della indennita. Pertanto occorre riconoscere alle Disposizioni del regolamento approvato con il RD 25 gennaio 1937, n 200 quel valore e quella portata che l'art 460 cod proc civ conferisce alle Disposizioni che, nelle leggi speciali, prevedono il componimento in Sede amministrativa …Leggi di più...
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- 3. Corte Cost., sentenza 08/07/1969, n. 116Provvedimento: N. 116 SENTENZA 30 GIUGNO 1969 Deposito in cancelleria: 8 luglio 1969. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 179 del 16 luglio 1969. Pres. BRANCA - Rel. TRIMARCHI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67, comma primo, …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1968, n. 2602Provvedimento: Ai sensi dell'art 23 del RD 15 dicembre 1936, n 2276, sull'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e 42 del regolamento di esecuzione approvato con RD 25 gennaio 1937, n.200,il preventivo esperimento del procedimento amministrativo per l'eventuale composizione delle vertenze insorte tra l' i n a i l e gli assicurati in materia di liquidazione dell'indennita funziona come condizione di ammissibilita dell'Azione giudiziaria*Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/1968, n. 249Provvedimento: Ai sensi degli artt 23 del RD 15 dicembre 1936, n 2276, sull'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e 42 del regolamento di esecuzione approvato con RD 25 gennaio 1937, n. 200, la proposizione del reclamo amministrativo, come condizione di ammissibilita dell'Azione giudiziaria, e necessaria in ogni ipotesi di divergenza fra istituto assicuratori ed infortunato in ordine alla spettanza ed all'ammontare delle indennita di infortunio in genere e della rendita di invalidita in specie,sia che tale contrasto riguardi la valutazione degli esiti dell'infortunio dal punto di vista medico-legale, sia che esso concerna soltanto il computo della …Leggi di più...
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