Articolo 14 - Accordo della Legge 18 marzo 2008, n. 66
Articolo 13Articolo 15
Versione
11 aprile 2008
Articolo 14

Le Parti Contraenti, secondo le proprie disponibilita' e su base di reciprocita', assegneranno a cittadini dell'altra Parte borse di studio a favore di studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca presso universita' o istituzioni di istruzione superiore relativamente a materie di specifico interesse per entrambe le Parti Contraenti. Verranno accordate ai destinatari delle suddette borse di studio le condizioni piu' favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante.
Entrata in vigore il 11 aprile 2008
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