Articolo 8 - Accordo della Legge 18 marzo 2008, n. 66
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11 aprile 2008
Articolo 8

Le Parti Contraenti incoraggeranno contatti diretti e collaborazione tra universita' e istituzioni scolastiche, educative e specializzate mediante accordi inter-scolastici e inter-accademici, attraverso scambi di docenti, ricercatori ed esperti che parteciperanno a lezioni, visite di studio, conferenze, simposi e seminari.
Entrata in vigore il 11 aprile 2008
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